Due date importanti

La Fase 3 del Sistema di Controllo delle Importazioni 2 (ICS2) dell’Unione Europea partita il 3 giugno 2024  entra in vigore il prossimo 4 dicembre 2024. I nuovi regolamenti implicano istruzioni di spedizione aggiornate per conformarsi agli ultimi standard dell’UE per le dichiarazioni sommarie di entrata (ENS). L’errata compilazione dei dati implica un potenziale rigetto delle dichiarazioni ENS, sottoposte al vaglio della Commissione europea. Pertanto, dopo una fase transitoria durata sei mesi, gli operatori economici che non osservano quanto previsto in ambito normativo rischiano di incorrere in nuove sanzioni. Le informazioni richieste includono codice merceologico HS a 6 cifre per tutte le spedizioni e descrizione accurata delle merci. In aggiunta, dettagli riguardanti più da vicino le parti interessate. Quindi,  indirizzo completo, casella postale, città, codice postale e Paese di venditori, acquirenti, mittenti e destinatari.

Fase 3, controllo importazioni via mare

La Fase 3 del Sistema di Controllo delle Importazioni 2 (ICS2) è solo l’ultimo step riguardante la gestione dei rischi in ambito sicurezza (safety & security). Dunque, lo scopo è quello di rafforzare il processo di riforma del sistema doganale per la sicurezza delle merci in ingresso. Si tratta di un processo graduale, anche per facilitare il lavoro degli addetti ai lavori, articolato in tre fasi principali. Partito nel 2021, anno in cui operatori postali e corrieri espresso per via aerea hanno dovuto familiarizzare con le nuove modalità di invio dati a ICS2. A partire dal marzo 2023, gli stessi hanno dovuto integrare nel sistema nuove informazioni richieste. Quella cominciata il 3 giugno 2024 è la cosiddetta release 3 – o fase tre – che prevede l’introduzione di nuovi obblighi relativi ai processi operativi e alla gestione dei rischi per le merci in ingresso doganale via mare.

A cosa servono i dati

Il 3 giugno 2024 è iniziata una nuova era nel sistema di informazioni su larga scala in grado di raccogliere le informazioni su ogni merce in arrivo nell’Unione Europea. I dati sono fondamentali per garantire

  • l’identificazione di spedizioni ritenute ad alto rischio
  • interventi tempestivi lungo la catena di approvvigionamento
  • Tutela del mercato interno contro tentativi di infiltrazioni, sabotaggi, sistemi perpetranti meccanismi di concorrenza sleale.

La entry summary declaration è il documento che le dogane dei paesi UE richiedono per effettuare una valutazione di sicurezza conforme, relativa a tutte le merci che arrivano nei porti europei. La compagnia di spedizione inoltra i dati alle Dogane attraverso lo STI – acronimo per  Shared Trader Interface. In caso di mancata conformità, come scadenze non rispettate o mancata fornitura dei dati previsti dall’ ICS2, si rischia lo stop di spedizioni e merci alle frontiere dell’UE. Dunque un ritardo o annullamento delle operazioni di sdoganamento.

Responsabilità e requisiti

Una volta chiarite le novità e sanzioni amministrative previste, qualunque soggetto riceva l’incarico di inoltrare i dati ENS deve

 

  • Assicurarsi di essere in possesso di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).
  • Contattare l’amministrazione doganale nazionale responsabile (che ha rilasciato l’EORI) e fornire il proprio piano ICS 2 per l’esecuzione dei test di conformità e l’avvio delle operazioni ICS2.
  • sviluppare o aggiornare il sistema informatico sulla base delle ultime specifiche funzionali e tecniche comuni ICS2 (CFSS e CTSS).
  • Ottenere i certificati digitali necessari dall’autorità di certificazione
  • Eseguire i test di auto conformità richiesti.

Alla luce di quest’ultimo punto, il test serve a confermare che un sistema informatico preposto all’invio e al ricevimento di messaggi da/verso il sistema di controllo funzioni per eseguire le operazioni ICS richieste successivamente.

La fase 3, quali tempistiche riguardo all’invio dei dati?

La fase 3 prevede che la presentazione delle istanze possa avvenire in modalità multipla. Gli spedizionieri hanno la possibilità di utilizzare una modalità che prevede l’invio dei dati da parte dei diversi attori coinvolti nella catena di approvvigionamento. Così si prevengono le interruzioni della catena di approvvigionamento. Per quanto concerne il trasporto marittimo, la ENS deve essere presentata

  • Al massimo entro due ore dall’arrivo della nave al primo porto di ingresso nell’UE in caso di merci provenienti da Groenlandia, Isole Fær Øer, Islanda, porti del Mar Baltico e del Mar Nero.
  • Entro due ore per merci da Paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell’UE, nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre, Madeira. A condizione che la durata del viaggio non superi le 24 ore
  • Al massimo entro quattro ore dall’arrivo della nave per i carichi diversi da quanto espresso nei punti precedenti.

Un sistema al passo coi tempi: sicurezza prima di tutto

Poichè il sistema informatico ICS2 è creato per raccogliere i dati degli operatori economici tramite ENS, è possibile proteggere il mercato unico europeo. Dunque, con l’entrata in vigore della fase 3 i cittadini del vecchio continente possono beneficiare di ulteriori meccanismi di tutela. Inoltre, l’aumento della sicurezza è responsabile di una serie di vantaggi più o meno scontati, irrealizzabili senza l’aggiornamenti di strumenti e norme. Occorrono anche misure doganali proporzionate e mirate, per di più considerando i nuovi scenari internazionali che puntano a insidiare stabilità economica, cooperazione internazionale, partnership di lunga durata.

la fase 3